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Acquisti Intra UE dal 1 luglio 2022

Circolare n. 05 del 01/07/2022 - L’articolo 38, comma 1, D.L. 331/1993 stabilisce che sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, si debba applicare l’Iva.

Con la nozione di acquisto intracomunitario si intende l’acquisizione a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato italiano da un altro Stato membro.

Il soggetto nazionale italiano che riceve la fattura deve, ai sensi dell’articolo 46 D.L. 331/1993, integrare il documento con l’Iva e procedere con la registrazione sia nel registro vendite sia nel registro acquisti.

Nel caso in cui la fattura ricevuta non prevede l’imposta, il soggetto nazionale deve applicare la corrispondente aliquota prevista dalla norma comunitaria o nazionale.

Il soggetto italiano aveva la possibilità, fino al 30 giugno, di integrare manualmente il documento ricevuto per predisporlo all’invio dell’esterometro a cadenza trimestrale (Tipo documento TD10) o, in alternativa, di redigere un documento con codice TD18 e inviarlo tramite SDI, senza quindi la necessità di inviare successivamente anche l’esterometro.

Gli acquisti intracomunitari: la gestione da Luglio 2022

Questa soluzione, a partire dall’1 luglio 2022 non sarà più facoltativa, in quanto non sarà più possibile avvalersi dell’esterometro e occorrerà inviare i dati relativi all’acquisto intra-Ue all’Agenzia delle Entrate tramite lo Sdi, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento.

Per questo motivo, nel campo Data della sezione Dati Generali va indicata la data di ricezione del documento o, in alternativa, una data compresa nel mese in cui è stato ricevuto.

Considerando che questa integrazione “virtuale” sostituisce completamente quella “cartacea” della fattura di acquisto, occorrerà indicare nel campo riservato al cedente/prestatore i dati del cedente e il paese di residenza mentre nel campo riservato al cessionario/committente i dati del soggetto italiano incaricato di trasmettere l’integrazione.

Si consiglia, di utilizzare una nuova numerazione progressiva per registrare queste operazioni.

È necessario inoltre, se si tratta di un’operazione imponibile, indicare imponibile e imposta applicata dal cliente nazionale.

Diversamente, nel caso di un’operazione non imponibile, va indicata la Natura operazione (ad esempio il codice N3.5 gli acquisti non imponibili con uso del plafond).

Considerando che l’integrazione elettronica della fattura viene inviata solamente al soggetto emittente e non anche al soggetto estero, occorre indicare nel campo “Codice destinatario” il codice “0000000” oppure il codice SdI del cessionario italiano.

In caso di mancata ricezione della fattura…

Nel caso in cui il cessionario italiano non riceva la fattura di acquisto estera entro il  secondo mese successivo a quello in cui ha effettuato l’operazione, l’articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993 dispone che è necessario emettere un’autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In sostanza si tratta a tutti gli effetti di un’autofattura (Tipo documento TD20) e per questo motivo nel campo riservato al cedente/prestatore occorre indicare i dati del fornitore Ue mentre i dati personali vanno nel campo cessionario/committente.

Infine, come disciplinato dall’articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972, nel campo Data occorre indicare la data di effettuazione dell’operazione.

Cordiali saluti.

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